Art. 13.
(Contenuto del patto civile di solidarietà).

      1. Le parti stipulanti possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali con apposite clausole, ma non si possono prevedere soltanto diritti o doveri a carico di una soltanto di esse.
      2. Sono valide le clausole con le quali una parte stipulante si impegna a versare all'altra o ai figli di questa una somma a titolo di mantenimento in caso di scioglimento del patto civile di solidarietà.
      3. Le parti stipulanti possono regolare le conseguenze economico-patrimoniali successive allo scioglimento del patto civile di solidarietà.
      4. Può essere concordato un indennizzo, a favore di una parte, in caso di scioglimento del patto civile di solidarietà.
      5. La durata del patto civile di solidarietà non può essere sottoposta a condizioni o a termini.
      6. Sono nulle le clausole con le quali una parte stipulante si obbliga a versare all'altra una somma a titolo di penale o di indennizzo in caso di scioglimento prima di una certa data o di un accadimento futuro.
      7. Restano fermi i divieti di cui agli articoli 458 e 589 del codice civile.
      8. Sono nulle le clausole contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o ai diritti di libertà individuali.